Art. 3.
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti
imprese: a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; c) imprese di
vigilanza con piu' di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto
aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema
aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per
il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro,
nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano,
in base al programma, con le giornate definite festive, durante le
quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e'
riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili
erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun
mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia,
infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti
di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna
impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro,
predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base
agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle
societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84
del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un
sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i
lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui
al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche
aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle
aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi,
l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori di lavoro ed
alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al
fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre
precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono
determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'
dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per tutti
i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente piu' di
quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi
non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al medesimo
comma, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori
una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa
rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego; b) prevedere assegni
straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma 4,
anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti dalla
normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei
confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in
materia di indennita' di mobilita', gli accordi e contratti collettivi
con le modalita' di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di
solidarieta' sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che
nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo
interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con
riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente
comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di
bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le
fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalita'
perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare
ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro,
in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate
alle caratteristiche delle attivita' produttive interessate.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti
collettivi definiscono: a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; b) le
tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita' del fondo di
solidarieta' bilaterale; c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle
prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente
in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione
anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio
finanziario del fondo medesimo; d) la possibilita' di far confluire al
fondo di solidarieta' quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; e) criteri e
requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui al
comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave
universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di
lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate
disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la
determinazione di standard e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e'
riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali
che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4,
e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del 20 per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi bilaterali
di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarieta' di cui al
comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non
puo' superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il
trattamento e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di
lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali
comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa
in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un
fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito,
con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un
fondo di solidarieta' residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro
dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi dei
datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto
definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al
comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un
comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto
da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le
funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione
al comitato e' gratuita e non da' diritto ad alcun compenso ne' ad
alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di
contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori
nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate
sia per l'avvio dell'attivita' sia per la situazione a regime, da
verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma
28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore
all'1,5 per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera b), e'
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di
importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di
bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di
disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono
concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro
i limiti delle risorse gia' acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a
otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le
compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta
del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero
di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di
inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di
cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali
e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del
comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento
contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le
prestazioni in eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un
assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata
non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste
dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti
tipologie di prestazioni: a) prestazioni integrative, in termini di
importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI; b) assegni
straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell'Unione europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19
provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla
prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La
contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi' essere
prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui
al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare
la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione
del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a)
predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b)
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli
istituti previsti dal regolamento; c) fare proposte in materia di
contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei
contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e) decidere in
unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f)
assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari, con
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono
incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o
per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del
presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore
puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da
parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione
deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine
la decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e
contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30
giugno 2013.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina
l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del
relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste dalla presente
legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore
del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni: a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291; b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti
disposizioni: a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; c) articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; d) articolo 59, comma 6, quarto,
quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili
e fino ad esaurimento delle stesse»; b) al comma 476 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione
di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta
di garanzie aggiuntive»; c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione
alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno
gia' fruito di altre misure di sospensione purche' tali misure non
determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi»; d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta
per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a)
ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento
della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i
quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la
risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva
sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per
i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio
che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche' tale
assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate
oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del
pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli
oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo
durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e,
pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale
parametro»; f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: «479.
L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per
limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap
grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del
presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso
al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.